Art. 1160 – Usucapione delle universalità di mobili

L’usucapione di un’universalità di mobili o di diritti reali di godimento sopra la medesima si compie in virtù del possesso continuato per venti anni(1).

Nel caso di acquisto in buona fede da chi non è proprietario, in forza di titolo idoneo, l’usucapione si compie con il decorso di dieci anni(2).

Note

(1)

Il comma 1 riguarda l’usucapione ordinaria delle universalità di mobili.

(2)

Il comma 2 disciplina l’usucapione speciale delle universalità di mobili.

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