L’usucapione di un’universalità di mobili o di diritti reali di godimento sopra la medesima si compie in virtù del possesso continuato per venti anni(1).
Nel caso di acquisto in buona fede da chi non è proprietario, in forza di titolo idoneo, l’usucapione si compie con il decorso di dieci anni(2).
Note
(1)
Il comma 1 riguarda l’usucapione ordinaria delle universalità di mobili.
(2)
Il comma 2 disciplina l’usucapione speciale delle universalità di mobili.