Art. 1381 – Promessa dell’obbligazione o del fatto del terzo

Colui che ha promesso l’obbligazione o il fatto(1) di un terzo(2) è tenuto a indennizzare(3) l’altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso(4).

Note

(1)

Il fatto del terzo fa riferimento ad un ventaglio di possibilità quali, ad esempio, la stipula di un contratto o anche un mero comportamento materiale.

(2)

Terzo è colui che è estraneo alla promessa nel senso che non vi ha preso parte, poichè l’accordo intercorre tra altre parti.

(3)

Con l’indennizzo il destinatario della promessa deve conseguire quanto non ha ottenuto dal promissario. È escluso, invece, che il promittente sia tenuto personalmente alla prestazione del terzo.

(4)

Se, invece, il terzo assume l’obbligazione del promittente ma poi non adempie, la responsabilità grava solo in capo a questi.

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