È valida la stipulazione a favore di un terzo 1273, 1773, 1875, 1920(1), qualora lo stipulante vi abbia interesse 1174(2).
Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione. Questa però può essere revocata o modificata dallo stipulante, finché il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente di volerne profittare(3).
In caso di revoca 1412 della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto(4).
Note
(1)
Il terzo non diventa mai parte del contratto, che comporta per lui solo l’attribuzione di un diritto. Ciò distingue il contratto a favore del terzo dalla rappresentanza, per mezzo della quale gli effetti si producono in capo al rappresentato.
(2)
L’interesse può anche essere solo morale, come nel caso in cui lo stipulante intenda compiere un’attribuzione al terzo per cortesia.
(3)
Il terzo consegue il diritto sin dalla stipula ma il suo acquisto è instabile, in quanto egli può sempre scegliere di rifiutare e, nel contempo, finché questi non ha dichiarato se intende o meno avvalersene, anche lo stipulante può revocare l’attribuzione.
(4)
Ad esempio, ciò non può verificarsi se si tratta di contratti intuitus personae.