Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento(1) o la risoluzione del contratto(2), salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno(3).
La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l’adempimento; ma non può più chiedersi l’adempimento quando è stata domandata la risoluzione.
Dalla data della domanda di risoluzione l’inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.
Note
(1)
In tal caso agisce con l’azione c.d. di manutenzione del contratto, con la quale chiede che la controparte sia condannata ad eseguire la prestazione cui è tenuta.
(2)
Con l’azione di risoluzione il contraente esercita un diritto potestativo. La risoluzione, in tal caso, è di tipo giudiziale, in quanto esige una pronuncia costitutiva del giudice.
(3)
Il risarcimento è diverso a seconda che il contraente chieda la manutenzione o la risoluzione del contratto: nel primo caso esso si affianca alla prestazione, comunque dovuta, mentre nel secondo caso si sostituisce a questa.