Le norme degli articoli precedenti non si applicano ai contratti aleatori(1) per loro natura 1872, 1919, 1933(2) o per volontà delle parti(3)(4).
Note
(1)
Ai contratti aleatori si contrappongono quelli commutativi: mentre in questi ultimi sono certi i reciproci sacrifici delle parti, nei primi ciò non accade e lo scambio non è basato sull’equilibrio ma, appunto, sul rischio, che diviene giustificazione causale dello scambio stesso.
(2)
Esempio tipico di contratto aleatorio per sua natura è l’assicurazione (1882 c.c.).
(3)
Ad esempio, Tizio e Caio stipulano una compravendita (1470 c.c.) avente ad oggetto tutto il vino che Tizio riuscirà a produrre con la vendemmia del 2014 e concordano che Caio pagherà la cifra di 5.000 euro, a prescindere dalla quantità di vino che verrà prodotta e che, quindi, Caio conseguirà.
(4)
Si deve considerare che ciascun contratto prevede un’alea normale, cioè un minimo rischio che una prestazione subisca modifiche sfavorevoli; ciò, tuttavia, non vale a rendere il contratto aleatorio nel senso inteso dalla norma.