Art. 1543 – Forme

La vendita 1470 di un’eredità deve farsi per atto scritto 1350, sotto pena di nullità 2725(1).

Il venditore è tenuto a prestarsi agli atti che sono necessari da parte sua per rendere efficace, di fronte ai terzi, la trasmissione di ciascuno dei diritti compresi nell’eredità(2).

Note

(1)

Ciò anche se l’eredità non contiene beni immobili.

(2)

Ad esempio, consegnando all’acquirente i documenti connessi alla vendita.

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