Art. 1663 – Denuncia dei difetti della materia

L’appaltatore è tenuto a dare pronto avviso(1) al committente dei difetti della materia da questo fornita(2), se si scoprono nel corso dell’opera e possono comprometterne la regolare esecuzione.

Note

(1)

Per verificare se l’avviso è pronto si deve avere riguardo al caso specifico ed eventualmente agli usi (art. 1 delle preleggi). In ogni caso, se il vizio emerge prima che i materiali siano usati il committente deve astenersi dall’adoperarli.

(2)

Presupposti di applicazione della norma sono: che al momento della consegna della materia i vizi fossero occulti o non rilevabili con la diligenza ordinaria (1176 c.c.); che siano idonei a pregiudicare l’esecuzione dell’opera.

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