Qualora per effetto di circostanze imprevedibili(1) si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d’opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l’appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo(2). La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo 1647(3).
Se nel corso dell’opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti(4), che rendono notevolmente più onerosa la prestazione dell’appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso.
Note
(1)
Imprevedibili possono essere le circostanze o la loro misura.
(2)
A differenza della previsione dell’art. 1467 c.c., in tal caso è sufficiente che gli eventi siano solo imprevedibili, non anche straordinari. Pertanto, solo al ricorrere di entrambi i presupposti il contraente svantaggiato può valersi della disciplina più favorevole di cui alla norma da ultimo citata.
(3)
La variazione inferiore al decimo viene ricondotta dal legislatore alla normale alea contrattuale (1469 c.c.). Ne deriva che la parte che non intende sopportarla (e potrebbe essere una variazione gravosa se il prezzo è molto alto) deve cautelarsi con apposita clausola.
(4)
Dalla norma emerge solo che le altre cause cui essa fa riferimento non devono essere state previste dalle parti mentre non è chiaro se debbano anche non essere imputabili all’uomo (atmosferiche, climatiche ecc.) ovvero se possano anche dipendere da fatto umano di un terzo (ad esempio, sciopero prolungato che renda irreperibile un dato bene) o delle stesse parti, purché non imputabile ad esse (ad esempio, infortunio all’appaltatore per incidente stradale nel quale non ha colpa).