Art. 1690 – Impedimenti alla riconsegna

Se il destinatario è irreperibile ovvero rifiuta o ritarda a chiedere la riconsegna delle cose trasportate(1), il vettore deve domandare immediatamente istruzioni al mittente(2) e si applicano le disposizioni dell’articolo 1686.

Se sorge controversia tra più destinatari o circa il diritto del destinatario alla riconsegna o circa l’esecuzione di questa, ovvero se il destinatario ritarda a ricevere le cose trasportate, il vettore può depositarle a norma dell’articolo 1514 o, se sono soggette a rapido deterioramento, può farle vendere a norma dell’articolo 1515 per conto dell’avente diritto. Il vettore deve informare prontamente il mittente del deposito o della vendita 83 disp. att..

Note

(1)

L’impedimento deve dipendere dal destinatario e non dal vettore stesso.

(2)

La violazione di tale dovere comporta l’obbligo per il vettore di risarcire i danni (1223 c.c.) al mittente.

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?