Se il destinatario è irreperibile ovvero rifiuta o ritarda a chiedere la riconsegna delle cose trasportate(1), il vettore deve domandare immediatamente istruzioni al mittente(2) e si applicano le disposizioni dell’articolo 1686.
Se sorge controversia tra più destinatari o circa il diritto del destinatario alla riconsegna o circa l’esecuzione di questa, ovvero se il destinatario ritarda a ricevere le cose trasportate, il vettore può depositarle a norma dell’articolo 1514 o, se sono soggette a rapido deterioramento, può farle vendere a norma dell’articolo 1515 per conto dell’avente diritto. Il vettore deve informare prontamente il mittente del deposito o della vendita 83 disp. att..
Note
(1)
L’impedimento deve dipendere dal destinatario e non dal vettore stesso.
(2)
La violazione di tale dovere comporta l’obbligo per il vettore di risarcire i danni (1223 c.c.) al mittente.