Art. 1785 bis – Responsabilità per colpa dell’albergatore

(1)L’albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall’ultimo comma dell’articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari(2).

Note

(1)

Tale articolo è stato aggiunto dall’art. 3, L. 10 giugno 1978, n. 316, adottata a ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla responsabilità degli albergatori, firmata a Parigi il 17 dicembre 1962.

(2)

Spesso la colpa si configura quale esistenza di una organizzazione imprenditoriale non sufficiente a garantire la custodia dei beni.

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