Art. 1785 – Limiti della responsabilità

(1)L’albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione siano dovuti:

1) al cliente, alle persone che l’accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita;

2) a forza maggiore(2);

3) alla natura della cosa(3).

Note

(1)

Tale articolo è stato così sostituito dall’art. 3, L. 10 giugno 1978, n. 316, adottata a ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla responsabilità degli albergatori, firmata a Parigi il 17 dicembre 1962.

(2)

Tale potrebbe essere considerata, ad esempio, la rapina se il depositario dimostrasse di aver adottato tutte le cautele necessarie ad evitarla.

(3)

In applicazione del principio dell’onere della prova (2697 c.c.) il depositario è chiamato a dimostrare l’esistenza di uno di tali fatti che escludono la responsabilità.

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