Art. 1982 – Riparto

I creditori devono ripartire tra loro le somme ricavate in proporzione dei rispettivi crediti, salve le cause di prelazione(1). Il residuo spetta al debitore 193 disp. att.(2).

Note

(1)

La regola si applica ai creditori stipulanti (1977 c.c.) ed a quelli aderenti (1981 c.c.). La par condicio creditorum, quindi, può ricevere applicazione parziale se non tutti i creditori del debitore sono parte della stipula.

(2)

Poiché il debitore è rimasto proprietario dei beni, il residuo spetta a lui.

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