Art. 1981 – Spese

I creditori che hanno concluso il contratto o vi hanno aderito(1) devono anticipare le spese necessarie per la liquidazione e hanno il diritto di prelevarne l’importo sul ricavato di essa(2).

Note

(1)

I creditori, analogamente a quanto previsto in tema di esecuzione forzata, possono prendere parte sin dall’inizio alla cessione (1977 c.c.; 491 ss. c.p.c. ) ovvero intervenirvi successivamente (498 c.p.c.), fino al momento della distribuzione del ricavato, in quanto si tratta di contratto aperto all’adesione (1332 c.c.).

(2)

In caso di inadempimento a tale obbligazione, il creditore può agire per la risoluzione ai sensi dell’art. 1986 del c.c..

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