Il debitore ha diritto di controllare la gestione(1) e di averne il rendiconto(2) alla fine della liquidazione, o alla fine di ogni anno se la gestione dura più di un anno.
Se è stato nominato un liquidatore, questi deve rendere il conto anche al debitore 193 disp. att.(3).
Note
(1)
Il controllo deve essere esercitato tenendo conto che con la cessione il debitore perde la disponibilità dei beni (1980 c.c.) ed, inoltre, considerando che la funzione principale della fattispecie è quella di soddisfare i creditori (1977 c.c.) mentre la restituzione al debitore è solo una conseguenza secondaria (1982 c.c.). In caso di violazione del dovere di cui alla norma il contratto può essere risolto (1986 c.c.).
(2)
Il rendiconto è strumento volto a controllare più efficacemente la gestione dei creditori cessionari.
(3)
I cessionari possono nominare un liquidatore che li sostituisca nella gestione dei beni, ad esempio perchè si tratta di beni particolari per i quali è necessario il lavoro di un esperto, e questi deve fare il rendiconto sia ad essi che al debitore.