Se non vi è patto contrario(1), il debitore è liberato verso i creditori solo dal giorno in cui essi ricevono la parte loro spettante sul ricavato della liquidazione, e nei limiti di quanto hanno ricevuto 193 disp. att.(2).
Note
(1)
In particolare, il patto può stabilire che il debitore sia liberato non dal momento in cui i creditori ottengono il ricavato della liquidazione ma in quello, anteriore, in cui ottengono i beni: in tal caso si configura una datio in solutum se il debitore non si è riservato il diritto a trattenere l’eccedenza, in quanto i creditori divengono proprietari dei beni sin dalla cessione (1198 c.c.).
(2)
Ciò costituisce deroga all’art. 1181 c.c.. I creditori sono soddisfatti solo entro i limiti del valore dei beni oggetto di cessione, pertanto possono far valere le proprie ulteriori pretese nei confronti del debitore.