Art. 1984 – Liberazione del debitore

Se non vi è patto contrario(1), il debitore è liberato verso i creditori solo dal giorno in cui essi ricevono la parte loro spettante sul ricavato della liquidazione, e nei limiti di quanto hanno ricevuto 193 disp. att.(2).

Note

(1)

In particolare, il patto può stabilire che il debitore sia liberato non dal momento in cui i creditori ottengono il ricavato della liquidazione ma in quello, anteriore, in cui ottengono i beni: in tal caso si configura una datio in solutum se il debitore non si è riservato il diritto a trattenere l’eccedenza, in quanto i creditori divengono proprietari dei beni sin dalla cessione (1198 c.c.).

(2)

Ciò costituisce deroga all’art. 1181 c.c.. I creditori sono soddisfatti solo entro i limiti del valore dei beni oggetto di cessione, pertanto possono far valere le proprie ulteriori pretese nei confronti del debitore.

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?