I titoli di credito al portatore possono essere convertiti dall’emittente in titoli nominativi 1003, su richiesta e a spese del possessore(1).
Salvo il caso in cui la convertibilità sia stata espressamente esclusa dall’emittente, i titoli nominativi possono essere convertiti in titoli al portatore, su richiesta e a spese dell’intestatario che dimostri la propria identità e la propria capacità a norma del secondo comma dell’articolo 2022 373.
Note
(1)
Ciò comporta una limitazione alla circolazione del titolo, che non si può escludere l’emittente voglia evitare.