Art. 1999 – Conversione dei titoli

I titoli di credito al portatore possono essere convertiti dall’emittente in titoli nominativi 1003, su richiesta e a spese del possessore(1).

Salvo il caso in cui la convertibilità sia stata espressamente esclusa dall’emittente, i titoli nominativi possono essere convertiti in titoli al portatore, su richiesta e a spese dell’intestatario che dimostri la propria identità e la propria capacità a norma del secondo comma dell’articolo 2022 373.

Note

(1)

Ciò comporta una limitazione alla circolazione del titolo, che non si può escludere l’emittente voglia evitare.

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