Art. 2114 – Previdenza ed assistenza obbligatorie

Le leggi speciali e le norme corporative(1) determinano i casi e le forme di previdenza e di assistenza obbligatorie e le contribuzioni e prestazioni relative 242(2).

Note

(1)

Le norme corporative sono state abrogate quali fonti di diritto per effetto della soppressione dell’ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste disposta con D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.

(2)

Il diritto del lavoratore agli adempimenti assicurativi non è una derivazione del diritto alla retribuzione, in quanto entrambi sorgono contemporaneamente, come effetto immediato dell’instaurazione del rapporto di lavoro.

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