Art. 2136 – Inapplicabilità delle norme sulla registrazione

Le norme relative alla iscrizione nel registro delle imprese 2188, 2195 non si applicano agli imprenditori agricoli 2135, salvo quanto è disposto dall’articolo 2200(1).

Note

(1)

Articolo da considerarsi implicitamente abrogato per incompatibilità con l’art. 2 del D. Lgs. 18/05/2001, n. 228 (Testo Unico sull’agricoltura) che dispone: “L’iscrizione degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 2188 e seguenti del codice civile, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha l’efficacia di cui all’articolo 2193 del codice civile.”

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