I poteri dei dirigenti preposti all’esercizio dell’impresa agricola e quelli dei fattori di campagna(1), se non sono determinati per iscritto dal preponente, sono regolati dalle norme corporative e, in mancanza(2), dagli usi.
Note
(1)
Il rapporto tra imprenditore agricolo e fattore di campagna non è riconducibile allo schema del mandato, bensì a quello del contratto di impiego, nel quale non è connaturale il conferimento di poteri rappresentativi, salvo non vengano conferiti da procura o da consuetudini locali.
(2)
Vedi nota 2 sub art. 2137.