Art. 2138 – Dirigenti e fattori di campagna

I poteri dei dirigenti preposti all’esercizio dell’impresa agricola e quelli dei fattori di campagna(1), se non sono determinati per iscritto dal preponente, sono regolati dalle norme corporative e, in mancanza(2), dagli usi.

Note

(1)

Il rapporto tra imprenditore agricolo e fattore di campagna non è riconducibile allo schema del mandato, bensì a quello del contratto di impiego, nel quale non è connaturale il conferimento di poteri rappresentativi, salvo non vengano conferiti da procura o da consuetudini locali.

(2)

Vedi nota 2 sub art. 2137.

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