Art. 2143 – Mezzadria a tempo indeterminato

La mezzadria a tempo indeterminato s’intende convenuta per la durata di un anno agrario salvo diverse disposizioni delle norme corporative(1), e si rinnova tacitamente di anno in anno, se non è stata comunicata disdetta almeno sei mesi prima della scadenza nei modi fissati dalle norme corporative(1), dalla convenzione o dagli usi 1630, 2165, 2964.

Note

(1)

Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell’ordinamento corporativo, disposta R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

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