Art. 2147 – Obblighi del mezzadro

Il mezzadro è obbligato a prestare, secondo le direttive del concedente e(1) le necessità della coltivazione 2145, il lavoro proprio e quello della famiglia colonica 2173.

È a carico del mezzadro, salvo diverse disposizioni delle norme corporative(2), della convenzione o degli usi, la spesa della mano d’opera eventualmente necessaria per la normale coltivazione del podere 2149.

Note

(1)

L’articolo 3 della L. 15 settembre 1964, n. 756 vieta la stipula di nuovi contratti di mezzadria a far data della sua entrata in vigore.

(2)

Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell’ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

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