Art. 2195 – Imprenditori soggetti a registrazione

Sono soggetti all’obbligo 2194, 2200 dell’iscrizione, nel registro delle imprese 2082, 2136, 2188, 2189, 2198, 2221, 2249, 2709 gli imprenditori 2201, 2202, 2205 che esercitano 2308, 2556, 2564, 2566:

1) un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi 2135;

2) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni 2203;

3) un’attività di trasporto per terra 1678, per acqua o per aria;

4) un’attività bancaria 1834 o assicurativa 1882, 1883;

5) altre attività ausiliarie delle precedenti 1754.

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali 320, 365, 371, 397, 425, 2214, 2955, n. 5 si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano 836.

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