L’inventario 365, 2214 deve redigersi all’inizio dell’esercizio dell’impresa 2196 e successivamente ogni anno 2364, e deve contenere l’indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all’impresa, nonché delle attività e delle passività dell’imprenditore estranee alla medesima.
L’inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite 2423. Nelle valutazioni di bilancio l’imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili 2425.
L’inventario deve essere sottoscritto dall’imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette 2214(1).
Note
(1)
Comma prima modificato dall’art. 8, L. 30 dicembre 1990, n. 413 e poi sostituito dall’art. 7 bis, D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito con L. 8 agosto 1994, n. 489.