Art. 2218 – Bollatura facoltativa

L’imprenditore può far bollare nei modi indicati nell’articolo 2215 gli altri libri da lui tenuti 2710(1).

Note

(1)

Articolo modificato dall’art. 7 bis, D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito con L. 8 agosto 1994, n. 489.

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