Quando l’esercizio di un’attività professionale è condizionato all’iscrizione in un albo o elenco(1), la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione 1418, 2033, 2034, 2042, 2126, 2399.
La cancellazione dall’albo o elenco risolve il contratto in corso 2399, salvo il diritto del prestatore d’opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all’utilità del lavoro compiuto 1464, 1672, 2228, 2237.
Note
(1)
L’esecuzione di una prestazione intellettuale da chi non è iscritto nell’apposito albo determina nullità assoluta del contratto concluso tra professionista e cliente, con la diretta conseguenza che il prestatore non potrà esperire nessuna azione per il pagamento della sua prestazione, neanche ai sensi dell’art. 2041.