I creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale 2268, 2271. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente 1292(1) i soci che hanno agito in nome e per conto della società 38, 41, 2317, 2320, 2331, 2508, 2615 e, salvo patto contrario, gli altri soci 2269, 2280, 2291, 2297, 2740.
Il patto(2) deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei 1396; in mancanza, la limitazione della responsabilità o l’esclusione della solidarietà non è opponibile a coloro che non ne hanno avuto conoscenza 2193, 2290, 204 disp.att.c.c..
Note
(1)
Tutti i soci amministratori ai quali è attribuita la rappresentanza della società, indipendentemente da chi tra questi ha realmente contratto l’obbligazione.
(2)
Il riferimento è al patto limitativo della responsabilità.