Art. 2267 – Responsabilità per le obbligazioni sociali

I creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale 2268, 2271. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente 1292(1) i soci che hanno agito in nome e per conto della società 38, 41, 2317, 2320, 2331, 2508, 2615 e, salvo patto contrario, gli altri soci 2269, 2280, 2291, 2297, 2740.

Il patto(2) deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei 1396; in mancanza, la limitazione della responsabilità o l’esclusione della solidarietà non è opponibile a coloro che non ne hanno avuto conoscenza 2193, 2290, 204 disp.att.c.c..

Note

(1)

Tutti i soci amministratori ai quali è attribuita la rappresentanza della società, indipendentemente da chi tra questi ha realmente contratto l’obbligazione.

(2)

Il riferimento è al patto limitativo della responsabilità.

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