I soci che hanno conferito beni in godimento hanno diritto di riprenderli nello stato in cui si trovano 1590, 1807. Se i beni sono periti o deteriorati per causa imputabile agli amministratori, i soci hanno diritto al risarcimento del danno a carico del patrimonio sociale 1588, salva l’azione contro gli amministratori 2043, 2254, 2260.