È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di liquidazione giudiziale secondo il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza(2).
Parimenti è escluso di diritto il socio nei cui confronti un suo creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota a norma dell’articolo 2270.
Note
(1)
Così modificato dall’art. 382, co. 2 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.