Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio 2307, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota 2270, 2284, 2285.
La liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento(1).
Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime.
Salvo quanto è disposto nell’articolo 2270(2), il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto 2529.
Note
(1)
Il valore della quota da liquidare al socio è calcolato in proporzione al valore del patrimonio della società.
(2)
L’art. 2270 regola la liquidazione della quota del socio su richiesta di un creditore personale.