Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili(1) verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento(2) 2284, 2530.
Lo scioglimento deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei 1396, 2267; in mancanza non è opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa ignorato(3) 2193.
Note
(1)
Trovano applicazione in tal caso gli artt. 2267 e 2268.
(2)
L’ex socio o gli eredi non sono però responsabili per le obbligazioni sociali sorte in seguito allo scioglimento.
(3)
In forza dei richiami contenuti negli artt. 2297 e 2317, la norma si applica anche alle società irregolari in nome collettivo e in accomandita semplice.