Non può farsi luogo a ripartizione di somme tra soci se non per utili realmente conseguiti 2321, 2433, 2621, n. 2(1).
Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.
Note
(1)
Sono «utili realmente conseguiti» quelli che rappresentano un’eccedenza del patrimonio sul capitale. Il socio che ha ricevuto utili fittizi deve restituirli.