Art. 2303 – Limiti alla distribuzione degli utili

Non può farsi luogo a ripartizione di somme tra soci se non per utili realmente conseguiti 2321, 2433, 2621, n. 2(1).

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

Note

(1)

Sono «utili realmente conseguiti» quelli che rappresentano un’eccedenza del patrimonio sul capitale. Il socio che ha ricevuto utili fittizi deve restituirli.

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?