Art. 2304 – Responsabilità dei soci

I creditori sociali, anche se la società è in liquidazione 2308, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l’escussione del patrimonio sociale 1294, 2268, 2291, 2513(1).

Note

(1)

A norma dell’art. 2291 la responsabilità dei soci di una s.n.c. è solidale (v. 1292) ed illimitata (v. 2267), ancorché sussidiaria.

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