Art. 2306 – Riduzione di capitale

La deliberazione di riduzione di capitale, mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall’obbligo di ulteriori versamenti(1) può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno dell’iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine 2964 nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione 2188, 2623, n. 1(2).

Il tribunale, nonostante l’opposizione, può disporre che l’esecuzione abbia luogo, previa prestazione da parte della società di un’idonea garanzia 1179, 2445, 2503; 119 c.p.c..

Note

(1)

La norma trova applicazione limitatamente alla riduzione del capitale per esuberanza e non a quella per perdite (v. 2303).

(2)

L’opposizione proposta da un creditore mira a dimostrare il pregiudizio causato dalla riduzione del capitale sociale. La legittimazione spetta a chiunque vanti un credito anteriore all’iscrizione della delibera nei confronti della società.

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