Art. 2364 – Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza

Nelle società prive di consiglio di sorveglianza(1), l’assemblea ordinaria 2368:

1) approva il bilancio 20, 2423, 2433;

2) nomina e revoca gli amministratori 2350, 2383; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale 2398, 2400 e, quando previsto, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;

3) determina il compenso degli amministratori 2389 e dei sindaci 2402, se non è stabilito dallo statuto;

4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell’assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti 2393, 2393 bis, 2407, 2408, 2434;

6) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L’assemblea ordinaria deve essere convocata 2367, 2386, 2401, 2446, 2447, 2485, 2486 almeno una volta l’anno 20, 2217, 2426, 2472, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero(2) quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall’articolo 2428 le ragioni della dilazione(3)(4).

Note

(1)

La norma detta le competenze dell’assemblea ordinaria per le società che abbiano optato per il sistema monistico e, dunque, prive del consiglio di sorveglianza.

(2)

La parola “ovvero” sostituisce la precedente “e” ex art. 9, D. lgs. 28/12/1998 n. 58 (Nuovo correttivo riforma delle società).

(3)

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ha disposto (con l’art. 106, comma 1) che “In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio”.

(4)

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, ha disposto (con l’art. 106, comma 1) che “In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio”.

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