Art. 2389 – Compensi degli amministratori

I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti(1) all’atto della nomina o dall’assemblea 2364, n. 3.

Essi possono essere costituiti in tutto o in parte da partecipazioni agli utili 2431 o dall’attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede, l’assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche(2).

Note

(1)

Qualora il compenso non sia stabilito nell’atto costitutivo, è necessaria una esplicita delibera assembleare per determinarne la misura.

(2)

Altra novità è rappresentata dal fatto che lo statuto può prevedere la possibilità che l’assemblea determini un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori.

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