Art. 2418 – Obblighi e poteri del rappresentante comune

Il rappresentante comune deve provvedere all’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea degli obbligazionisti 2421, tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con la società e assistere alle operazioni di sorteggio delle obbligazioni 2420, 2831. Egli ha diritto di assistere all’assemblea dei soci 2370, 2415, 2422.

Per la tutela degli interessi comuni ha la rappresentanza processuale degli obbligazionisti anche nell’amministrazione controllata, nel concordato preventivo, nel fallimento, nella liquidazione coatta amministrativa e nell’amministrazione straordinaria della società debitrice(1).

Note

(1)

La rappresentanza processuale del rappresentante comune viene estesa all’ipotesi di amministrazione straordinaria.

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