Art. 2460 – Modificazioni dell’atto costitutivo

Le modificazioni dell’atto costitutivo 2365, 2436 devono essere approvate dall’assemblea con le maggioranze prescritte per l’assemblea straordinaria della società per azioni 2368, 2369, 2376, e devono inoltre essere approvate da tutti i soci accomandatari.

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