In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione(1).
Note
(1)
Il divieto di accordare prestiti o fornire garanzie per l’acquisto di quote rappresentative del proprio capitale, operante per le società per azioni, è applicabile anche per le s.r.l. in quanto finanziare un terzo per l’acquisto di quote o prestare a tal fine garanzie, può pregiudicare gli interessi della società.