Art. 2474 – Operazioni sulle proprie partecipazioni

In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione(1).

Note

(1)

Il divieto di accordare prestiti o fornire garanzie per l’acquisto di quote rappresentative del proprio capitale, operante per le società per azioni, è applicabile anche per le s.r.l. in quanto finanziare un terzo per l’acquisto di quote o prestare a tal fine garanzie, può pregiudicare gli interessi della società.

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?