La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società cooperativa 2292, 2314, 2326, 2453, 2463, 2521, n. 2, 2567.
L’indicazione di cooperativa non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico 2511, 2545 quater.
Le società cooperative a mutualità prevalente devono indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l’albo delle cooperative a mutualità prevalente(1).
Note
(1)
Comma abrogato dall’art. 10, comma 5, L. 23 luglio 2009, n. 99.