Art. 2521 – Atto costitutivo

La società deve costituirsi per atto pubblico 14, 1350, n. 13, 2328, 2463, 2643, n. 10, 2699, 2725.

L’atto costitutivo stabilisce le regole per lo svolgimento dell’attività mutualistica e può prevedere che la società svolga la propria attività anche con terzi(1).

L’atto costitutivo 2540 deve indicare 2295:

1) il cognome e il nome o la denominazione 2515, il luogo e la data di nascita o di costituzione, il domicilio43 o la sede 2250, la cittadinanza dei soci;

2) la denominazione, e il comune ove è posta la sede della società e le eventuali sedi secondarie;

3) la indicazione specifica dell’oggetto sociale con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci;

4) la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio 2524, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il loro valore nominale 2525;

5) il valore attribuito ai crediti 2255 e ai beni conferiti in natura 2324, 2643, n. 10;

6) i requisiti e le condizioni per l’ammissione dei soci 2528 e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti;

7) le condizioni per l’eventuale recesso 2532 o per la esclusione dei soci 2533;

8) le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni 2545 quater;

9) le forme di convocazione dell’assemblea 2363, in quanto si deroga alle disposizioni di legge 2538, 2540;

10) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società 2542;

11) il numero dei componenti del collegio sindacale;

12) la nomina dei primi amministratori e sindaci;

13) l’importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico delle società.

Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell’atto costitutivo 2328.

I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell’attività mutualistica tra la società e i soci. I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell’atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall’assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Note

(1)

La norma prevede che l’atto costitutivo debba stabilire le regole per lo svolgimento della attività mutualistica e indicare espressamente se la stessa agirà con i terzi, con la conseguenza che, ove lo statuto non preveda nulla in merito, questo tipo di attività dovrà ritenersi non consentito.

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