Art. 2522 – Numero dei soci

Per costituire una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove.

Può essere costituita una società cooperativa da almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata; nel caso di attività agricola possono essere soci anche le società semplici(1).

Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito nei precedenti commi, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie edeve essere posta in liquidazione.

La legge determina il numero minimo di soci necessario per la costituzione di particolari categorie di cooperative(2).

Note

(1)

Comma modificato dall’art. 26 D. Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

(2)

Viene fissato il numero minimo di soci necessari per la costituzione ed il funzionamento di una società cooperativa, che può essere derogato se si tratta di piccola società cooperativa.

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