Art. 2533 – Esclusione del socio

L’esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all’articolo 2531, può aver luogo:

1) nei casi previsti dall’atto costitutivo 2521, n. 7;

2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;

3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;

4) nei casi previsti dall’articolo 2286;

5) nei casi previsti dell’articolo 2288, primo comma(1).

L’esclusione deve essere deliberata dagli amministratori o, se l’atto costitutivo lo prevede, dall’assemblea.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione 2964(2).

Qualora l’atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Note

(1)

L’esclusione può operare di diritto, in forza delle ipotesi tassative indicate dalla norma, nonché per fattispecie ulteriori indicate dall’atto costitutivo.

(2)

La comunicazione al socio escluso della delibera ha la funzione di informarlo sulle ragioni giustificative dell’esclusione, consentendogli di proporre opposizione avverso il provvedimento, se lo ritiene illegittimo.

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