Art. 2545 quater – Riserve legali, statutarie e volontarie

Qualunque sia l’ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

L’assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2545 quinquies, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi del primo e secondo comma(1).

Note

(1)

Tale disciplina generale vale soprattutto per le cooperative diverse dalle riconosciute, prevedendo un obbligo di accantonamento a riserva legale pari al trenta per cento degli utili netti annuali, ed un limite alla ripartibilità fra i soci per la riserva legale e per le riserve statutariamente indivisibili.

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?