La concorrenza deve svolgersi in modo da non ledere gli interessi dell’economia nazionale e nei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme corporative(1) Cost. 41; 2301.
Note
(1)
Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell’ordinamento corporativo, con il R.D. 9 agosto 1943, n. 721.