Art. 2595 – Limiti legali della concorrenza

La concorrenza deve svolgersi in modo da non ledere gli interessi dell’economia nazionale e nei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme corporative(1) Cost. 41; 2301.

Note

(1)

Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell’ordinamento corporativo, con il R.D. 9 agosto 1943, n. 721.

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