Il contratto di consorzio si scioglie:
1) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata 2603 n. 1, 2604;
2) per il conseguimento dell’oggetto o per l’impossibilità di conseguirlo 2603, n. 1;
3) per volontà unanime dei consorziati 2604, 2607;
4) per deliberazione dei consorziati, presa a norma dell’articolo 2606, se sussiste una giusta causa;
5) per provvedimento dell’autorità governativa, nei casi ammessi dalla legge 2619;
6) per le altre cause previste nel contratto(1).
Note
(1)
Tra le cause di scioglimento non è prevista l’ipotesi della riduzione ad un unico soggetto consorziato, in quanto la sola liquidazione di tutti i rapporti giuridici pendenti e la definizione di tutte le controversie giudiziarie può determinare lo scioglimento.