Art. 2630 – Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi

Chiunque(1), essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo(2).

Note

(1)

L’obbligo di depositare presso l’ufficio del registro imprese il bilancio societario approvato corredato dei documenti inerenti grava su ciascun amministratore. Da ciò discende che, in caso di inadempimento, ognuno di essi risponderà per fatto proprio.

(2)

Articolo sostituto dall’art. 9, L. 11 novembre 2011, n. 180.

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