Si devono trascrivere le divisioni 713, 1111 che hanno per oggetto beni immobili, come pure i provvedimenti di aggiudicazione degli immobili divisi mediante incanto 719, 757; 590 c.p.c., 788 c.p.c., i provvedimenti di attribuzione delle quote tra condividenti e i verbali di estrazione a sorte delle quote 720, 729, 789, 791(1).
Si devono pure trascrivere la domanda di divisione giudiziale 784 c.p.c. e l’atto di opposizione indicato dall’articolo 1113, per gli effetti ivi enunciati 2650, 2652 n. 6, 2685; 224 disp. att.(2).
Note
(1)
Le divisioni che abbiano ad oggetto beni immobili devono essere trascritte contro ogni partecipante alla comunione e a favore di ciascun singolo assegnatario. Nell’ipotesi in cui la divisione sia stata realizzata in via amichevole, deve essere trascritto solo il contratto di divisione, se invece la divisione è stata conseguita al termine di un processo, vige l’obbligo di trascrivere prima la domanda con la quale ci si è rivolti al giudice affinché egli si esprimesse riguardo alla controversia, e successivamente la trascrizione della sentenza giudiziale.
(2)
I creditori e gli aventi causa di questi, se hanno notificato e trascritto un atto di opposizione, possono impugnare la divisione. A tale scopo è però fondamentale che l’atto di opposizione sia stato trascritto prima della trascrizione dell’atto di divisione, se contrattuale, o della domanda giudiziale di divisione (v. 1113).