Art. 2648 – Accettazione di eredità e acquisto di legato

Si devono trascrivere l’accettazione dell’eredità 470, 475, 484, 2660 che importi acquisto dei diritti enunciati nei numeri 1, 2 e 4 dell’articolo 2643 o liberazione dai medesimi e l’acquisto del legato 649 che abbia lo stesso oggetto 507, 509.

La trascrizione dell’accettazione dell’eredità si opera in base alla dichiarazione del chiamato all’eredità, contenuta in un atto pubblico 475, 2699 ovvero in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata 2703 o accertata giudizialmente 220 c.p.c..

Se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell’eredità 476, si può richiedere la trascrizione sulla base di quell’atto, qualora esso risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente 2650, 2652 n. 6, 2657, 2685; 225 disp. att., 228 disp. att..

La trascrizione dell’acquisto del legato si opera sulla base di un estratto autentico del testamento(1).

Note

(1)

La trascrizione degli acquisti mortis causa è stata introdotta dal codice vigente, non essendo contemplata dal codice del 1865, che lasciava perciò irrisolta una grave lacuna del sistema e delle vicende giuridiche che avevano interessato un immobile: la trascrizione dell’acquisto a causa di morte è infatti funzionale alla tutela degli interessi degli aventi causa del successore, attraverso il principio della continuità.

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