Qualora l’acquisto a causa di morte si colleghi alla rinunzia 519 o alla morte di uno dei chiamati 467, 479, chi domanda la trascrizione deve presentare il documento comprovante la morte o la rinunzia, facendone menzione nella nota 2660.
Se invece l’acquisto dipende da altra ragione che impedisce ad alcuno dei chiamati di succedere 70, 462, 463, non è necessario esibire un documento che giustifichi la ragione stessa, ma il richiedente risponde dei danni 2043, quando le sue dichiarazioni non corrispondono a verità(1).
Qualora alcuna delle cause di impedimento sopra indicate si sia constatata dopo la trascrizione dell’acquisto a causa di morte, essa si annota 2655 in margine alla trascrizione stessa, purché risulti da regolare documento(2).
Note
(1)
Le altre ragioni citate da questo comma riguardano le ipotesi di indegnità (v. 463), incapacità o limitata capacità a succedere (v. 592, 596, 599).
(2)
La disposizione al terzo comma sancisce la necessità della formalità dell’annotazione (v. 2655) nel caso in cui la trascrizione sia avvenuta nonostante l’indegnità e l’incapacità a succedere, rilevate quindi in un momento successivo.