Art. 2677 – Orario per le domande di trascrizione e iscrizione

(1)Il conservatore non può ricevere alcuna domanda di trascrizione o di iscrizione fuorché nelle ore, determinate dalla legge, nelle quali l’ufficio è aperto al pubblico(2).

Note

(1)

L’articolo è stato così sostituito dall’art. 9 della L. 27 febbraio 1985, n. 52.

(2)

In ogni caso, l’eventuale non rispetto degli orari stabiliti per la ricezione della domanda di trascrizione o iscrizione, non produce la nullità della stessa, poiché altrimenti potrebbero risultare pregiudicati i terzi che si fossero basati sull’efficacia dell’atto.

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